1. Dopo il primo comma dell'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:
«È ammessa altresì oblazione per le contravvenzioni punite con pena detentiva, anche congiunta a pena pecuniaria. In tale caso, la pena pecuniaria da corrispondere a titolo di oblazione, ragguagliata ai sensi dell'articolo 135, è commisurata al massimo della pena detentiva prevista. Si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni del primo comma».